(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
            Trentino-Alto Adige n. 10 dell'8 marzo 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
                            ha approvato 
 
 
                                    
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La Provincia e gli enti locali  valorizzano  la  natura  e  il
ruolo della famiglia e,  in  particolare,  della  genitorialita',  in
attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30,  31  e
37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalita' come valore
da  perseguire  anche  con  strumenti  di  sostegno  delle  politiche
familiari. 
    2. Le finalita' del comma 1 sono  perseguite  mediante  politiche
familiari strutturali che prevengono le situazioni di  disagio  o  ne
promuovono  il  superamento  e  che  sostengono  il  benessere  della
famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite
il sostegno dei legami familiari, parentali e  sociali,  promuove  lo
sviluppo di risorse umane  relazionali  a  beneficio  della  coesione
sociale del territorio. 
    3. Le politiche familiari, mediante un insieme  di  interventi  e
servizi,  mirano  a  favorire  l'assolvimento  delle  responsabilita'
familiari, a sostenere la genitorialita' e la nascita, a rafforzare i
legami familiari e i  legami  tra  le  famiglie,  a  creare  reti  di
solidarieta' locali, a  individuare  precocemente  le  situazioni  di
disagio  dei  nuclei  familiari,   a   coinvolgere   attivamente   le
organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali,  con
l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale
e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale. 
    4. Per sostenere e promuovere sul territorio  il  benessere  e  i
progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'obiettivo  di
coordinare tutte le politiche settoriali per  realizzare  il  sistema
integrato delle politiche strutturali. 
    5. In attuazione  dei  principi  di  sussidiarieta'  verticale  e
orizzontale  la  Provincia  e   gli   enti   locali   promuovono   il
coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, di
sostenere e tutelare la specificita' della relazione  familiare,  nel
quadro piu' ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario. 
    6. La Provincia e gli enti locali promuovono  la  responsabilita'
sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano di  rendicontazione
sociale  definendo  specifici  indicatori  capaci  di   misurare   il
benessere della famiglia e quindi il progresso economico,  sociale  e
territoriale. 
    7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche  allo
sviluppo  economico  e  culturale  del   territorio   attraverso   il
rafforzamento della coesione e del capitale sociale e  relazionale  e
la realizzazione del distretto per la famiglia. 
    8. Questa legge  e'  citata  usando  il  seguente  breve:  «legge
provinciale sul benessere familiare».