(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'8 marzo 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato Art. 1 Finalita' 1. La Provincia e gli enti locali valorizzano la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialita', in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione. La Provincia promuove la natalita' come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari. 2. Le finalita' del comma 1 sono perseguite mediante politiche familiari strutturali che prevengono le situazioni di disagio o ne promuovono il superamento e che sostengono il benessere della famiglia e dei componenti del nucleo familiare. Questa legge, tramite il sostegno dei legami familiari, parentali e sociali, promuove lo sviluppo di risorse umane relazionali a beneficio della coesione sociale del territorio. 3. Le politiche familiari, mediante un insieme di interventi e servizi, mirano a favorire l'assolvimento delle responsabilita' familiari, a sostenere la genitorialita' e la nascita, a rafforzare i legami familiari e i legami tra le famiglie, a creare reti di solidarieta' locali, a individuare precocemente le situazioni di disagio dei nuclei familiari, a coinvolgere attivamente le organizzazioni pubbliche e private secondo logiche distrettuali, con l'obiettivo di rafforzare il benessere familiare, la coesione sociale e le dotazioni territoriali di capitale sociale e relazionale. 4. Per sostenere e promuovere sul territorio il benessere e i progetti di vita delle famiglie la Provincia persegue l'obiettivo di coordinare tutte le politiche settoriali per realizzare il sistema integrato delle politiche strutturali. 5. In attuazione dei principi di sussidiarieta' verticale e orizzontale la Provincia e gli enti locali promuovono il coinvolgimento del terzo settore e dell'associazionismo familiare, di sostenere e tutelare la specificita' della relazione familiare, nel quadro piu' ampio dell'equilibrio del tessuto sociale e comunitario. 6. La Provincia e gli enti locali promuovono la responsabilita' sociale dei soggetti pubblici e privati, attivano di rendicontazione sociale definendo specifici indicatori capaci di misurare il benessere della famiglia e quindi il progresso economico, sociale e territoriale. 7. Le politiche familiari concorrono con le altre politiche allo sviluppo economico e culturale del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale e relazionale e la realizzazione del distretto per la famiglia. 8. Questa legge e' citata usando il seguente breve: «legge provinciale sul benessere familiare».